STATUTO
Art. 1 – Definizione, scopo.
La Comunità di lavoro delle Chiese cristiane nel Cantone Ticino
(CLCCT) è un organismo di Chiese che confessano il Signore
Gesù Cristo come Dio e Salvatore del mondo secondo le Sacre
Scritture e per questo cercano di rispondere alla comune vocazione a
glorificazione di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. Essa ha per scopo
di testimoniare l’unità della Chiesa fondata e già
presente in Gesù Cristo.
Art. 2 – Compiti.
I compiti della CLCCT sono in particolare:
a) testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo;
b) coltivare nelle Chiese una sensibilità ecumenica;
c) favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese;
d) studiare e sostenere insieme attività ecumeniche;
e) diffondere l’informazione sulle attività del movimento ecumenico;
f) cercare risposte comuni ai problemi religiosi che interpellano la fede cristiana;
g) proporre orientamenti e iniziative di pastorale ecumenica;
h) discutere e chiarire eventuali incomprensioni tra le Chiese;
i) prestare attenzione alla correttezza dell’informazione sulle Chiese nei mezzi di comunicazione sociale;
j) diffondere l’informazione sull’attività delle Chiese membro;
k) prendere posizione su questioni rilevanti riguardanti le Chiese, la
società e tematiche di carattere etico-religioso;
l) curare i contatti con la Comunità di lavoro delle Chiese
cristiane in Svizzera e con altri organismi regionali, nazionali ed
internazionali.
Art. 3 – Membri.
Fanno parte della CLCCT le seguenti Chiese fondatrici che operano nel
Ticino: la Chiesa anglicana; la Chiesa apostolica armena; (questa
Chiesa si è ritirata) la Chiesa cattolica cristiana; la Chiesa
cattolica romana (Diocesi di Lugano); la Chiesa copta; la Chiesa
evangelica battista; la Chiesa evangelica riformata nel Ticino; la
Chiesa luterana svedese (questa Chiesa si è ritirata il
12.05.2001) la Chiesa ortodossa; la Chiesa siro-ortodossa. Possono
chiedere di fare parte della CLCCT, a pieno titolo o come osservatrici,
altre Chiese presenti nel Ticino che ne condividano la professione di
fede e la scopo, come definiti all’art. 1, previo accordo di
tutte le Chiese membro.
Art. 4 – Delegati.
Le Chiese membro sono rappresentate da un minimo di un delegato a un massimo di quattro delegati.
I delegati sono nominati dalle rispettive autorità ecclesiali per una durata determinata da queste ultime.
I delegati possono farsi rappresentare da supplenti.
Art. 5 – Ufficio presidenziale.
La CLCCT elegge fra i suoi membri l’Ufficio presidenziale che
è composto almeno dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e
dal cassiere. Il mandato di questi incarichi è di quattro anni
ed è rinnovabile due volte. Presidente e vicepresidente
appartengono a Chiese diverse. Il segretario puo’ anche essere
scelto al difuori dei delegati delle Chiese.
Art. 6 – Sedute.
La CLCCT si riunisce almeno due volte all’anno – su
convocazione del presidente – oppure quando almeno due delle
Chiese membro lo richiedano.
Art. 7 – Risoluzioni.
Le risoluzioni della CLCCT sono prese all’unanimità delle
delegazioni presenti ed hanno carattere consultivo. Ogni delegazione si
esprime con un solo voto. Le risoluzioni sono comunicate alle
autorità delle Chiese membro dal presidente e dal segretario.
Art. 8 – Finanziamento.
La CLCCT si sostiene di regola con il finanziamento delle Chiese membro
tramite un contributo annuale facoltativo.
Art. 9 – Modificazioni dello statuto.
Le modificazioni del presente statuto sono decise mediante risoluzione
della CLCCT ed entrano in vigore dopo l’approvazione delle Chiese
membro.
Art. 10 – Entrata in vigore.
Il presente statuto, che annulla quello precedente, è entrato in vigore il 27.03.2017.
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